Pagamento del lavoro festivo infrasettimanale nel comparto sanità: la Cassazione sconfessa l’ARAN: l’indennità prevista dall’articolo 44 commi 3 e 12 del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità operante su tre turni, si cumula con il diritto riconosciuto al lavoratore dall’articolo 9 del CCNL 20.09.2001, di godere di riposo compensativo o in alternativa di avere riconosciuta la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario (+30% o 50% per il notturno)
La Cassazione pone un freno ai risarcimenti ingiustificati. Con la sentenza n.2564/2020 precisa: 1) è sbagliata la “personalizzazione” in aumento del danno biologico quando le conseguenze lamentate sono quelle standard derivanti da un evento lesivo di un certo tipo (comprese quelle di tipo dinamico-relazionale). La liquidazione di un importo ulteriore, a titolo di danno morale è pure sbagliata, poiché il pretium doloris è già ricompreso nel valore monetario complessivamente indicato nelle tabelle del Tribunale di Milano (con la conseguenza che le stesse tabelle andrebbero riviste).
“Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”
Ed anche in enti diversi del S.S.N. Il principio, ora accolto nei nuovi CCNL, e’ retroattivo perche’ discende dall”art.3 Cost. e dalla direttiva 1999/70/CE e consente di recuperare gli scatti di anzianita’ (comparto), arretrati di indennita’ di esclusivita’ ed e’ utile anche per la progressione negli incarichi dirigenziali (il principio in Cassazione 26/11/2018 n.30562).
Cassazione Sez. Lavoro, 9/3/2018 n.5706
In Lavoro/Indennità varie
La Corte è contraria alle sentenze di merito più permissive: no alle mansioni superiori nel caso di svolgimento di incarico di sostituzione di dirigente di struttura semplice o complessa protrattosi oltre il termine legale: il ruolo dirigenziale è unico e le funzioni sono equivalenti.
Cassazione Civile, Sez. Lavoro, sentenza 3 settembre 2018 n.21565.
La sentenza in Lavoro/Mansioni superiori.
Il danno morale – di per sé danno non patrimoniale – deve essere valutato separatamente dal danno biologico/esistenziale/alla vita di relazione, senza che con ciò vi sia duplicazione di risarcimento
Cassazione Civile, ordinanza n.7513 del 27 marzo 2018
Anche il Tribunale di Verona, dopo quello Messina, di Catania, di Terni e di Cassino, riconosce il diritto all’incarico dirigenziale professionale di alta specializzazione per i dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio.
Anche il Tribunale di Messina, dopo quello di Catania e di Terni, riconosce il diritto all’incarico dirigenziale professionale di alta specializzazione per i dirigenti con più di cinque anni di anzianità di servizio; inoltre riconosce che la prescrizione è decennale.
Anche il Tribunale di Terni “dichiara il diritto della ricorrente di ottenere dal 1.2.2012 l’incarico dirigenziale ex art. 27 lett. c) CCNL 8.6.2000 con il relativo trattamento economico connesso (come previsto dalla contrattazione collettiva per i titolari di incarico ex art.27 lett. c”
Dopo vari Tribunali in Italia, anche il Tribunale di Catania ha riconosciuto che al compimento del quinto anno di anzianità i dirigenti del SSN hanno diritto all’incarico professionale di alta specializzazione, con la connessa retribuzione di posizione unificata e variabile aziendale, con una maggiorazione che varia a seconda della graduazione delle funzioni di ogni azienda sanitaria.
Per la ASP di Catania ciò significa che, quantomeno al momento della entrata in vigore del CCNL del 08/06/2000, coloro che possedevano già l’anzianità di cinque anni avevano diritto non alla pesatura “16 ” (Euro 328,00 mensili), ma alla pesatura di “30” (euro 615,00 mensili), con una differenza retributiva dovuta di circa Euro 5.000,00 lordi annui (per i medici e veterinari) e leggermente inferiore per gli altri ruoli.
A seguito del primo riconoscimento di tale diritto sarà possibile presentare una nuova istanza di negoziazione con l’ASP di Catania e, eventualmente, un nuovo ricorso giudiziario.
La sentenza del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro su incarico dirigenziale di alta specializzazione e relativa pesatura
Il medico che si allontana dall’ambulatorio commette il delitto di interruzione di pubblico servizio.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 24 novembre 2016, n. 52007
Colpa della struttura sanitaria. La struttura santaria, debitore della prestazione, può liberarsi dalla colpa solo se prova che l’evento dannoso si sarebbe in ogni caso verificato. Il rispetto delle leggi e regolamenti non esonera da colpa per negligenza o imprudenza.
Sentenza del Tribunale di Enna, Sez. Lavoro, n.415/2015.
In Lavoro&Sanità/Previdenza; ma la Corte Costituzionale con la Sentenza del 22 novembre 2018, n. 213 ha gelato le aspettative dei lavoratori.
La legge “Balduzzi” non è retroattiva.
E’ da ritenere che la valutazione del comportamento del medico, sotto il profilo penale, quando si sia in ipotesi sostanziato in una condotta vuoi omissiva, vuoi commissiva dannosa per il paziente, non ammette un diverso apprezzamento a seconda che l’attività sia stata prestata con o in assenza di consenso.
La sentenza:
Il superamento del periodo di comporto per malattia causata dal datore di lavoro non è causa di licenziamento (fattispecie in tema di mobbing).
In Lavoro/Mobbing e licenziamento.
LA TRATTENUTA DEL 2,5% SULL’80% DELLA RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN REGIME DI TFR E’ ILLEGITTIMA.
Sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n.306/2015.
In Lavoro&Sanità/Previdenza
CASSAZIONE PENALE, SENTENZA DEL 25/07/2015 N.33329
Assistenza post operatoria e responsabilità medica di equipe.
La sentenza:
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